L’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia è idonea a provocare un danno sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione del debitore come persona, e ciò indipendentemente dall’eventuale svolgimento di un’attività commerciale; la lesione della reputazione personale esime il soggetto leso dall’onere di fornire in concreto la prova del danno, in quanto questo deve considerarsi in re ipsa.
FONTI
Nuova Giur. Civ., 2012, 1, 1, 1 nota di BELLANTE