Se la moglie svuota il conto cointestato, come dimostra la documentazione contabile fornita dalla banca, il coniuge ha diritto alla ricostituzione della comunione legale. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sentenza n. 21004/2016, con cui il giudice capitolino ha accolto la domanda avanzata da un uomo.
Questi, in regime di comunione legale dei beni con la moglie, evidenziava di aver aperto assieme alla consorte un conto cointestato destinato a raccogliere i comuni risparmi, ma, dopo qualche mese, la donna aveva svuotato il conto appropriandosi dell’intera provvista.
La documentazione contabile prodotta dall’istituto di credito, quanto al conto corrente cointestato, mostra chiaramente come la donna abbia disposto il trasferimento su conti personali di tutta la provvista in contanti e titoli che, tuttavia, per i giudici va considerata parte a pieno titolo della comunione legale costituita.
Dunque, se gli atti della comunione si riferiscono a beni mobili non registrati, il coniugi che li ha compiuti senza il preventivo consenso dell’altro, è tenuto a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto stesso o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione.
Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d’altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’articolo 177, primo coma, lettera a), codice civile, cioè come un’operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante” (Cass., n. 1197/2006).
Fonte: (www.StudioCataldi.it)